Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 174

Rivolta.

In vigore dal 30 dic 2022
Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: 1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione. Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-174

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