Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 174
175 / 738Rivolta.
In vigore dal 30 dic 2022
Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:
1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
La condanna importa la rimozione.
Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-174