Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 173

Nozione del reato e circostanza aggravante.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-173

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