Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 168

Danneggiamento di edifici militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-168

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