Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 168
169 / 738Danneggiamento di edifici militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-168