Art. 168 · Danneggiamento di edifici militari.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 168

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Danneggiamento di edifici militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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