Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo V

Art. 164

Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-164

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