Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo V
Art. 164
Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-164