Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 162
Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.
Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.
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