Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 162

Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro. Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-162

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