Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 159
Simulazione d'infermità.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-159