Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. IV
Art. 156
Rimozione.
In vigore dal 21 mag 1941
La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell', importa la rimozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-156