Art. 156 · Rimozione.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IIISez. IV

Art. 156

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Rimozione.

In vigore dal 21 mag 1941
La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell', importa la rimozione.
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