Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. III
Art. 153
Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell', non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-153