Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 161
Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-161