Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 161

Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-161

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