Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo V
Art. 166
Acquisto o ritenzione di effetti militari.
In vigore dal 25 mar 1958
Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la pena per il reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dal presente articolo, e' della reclusione militare fino a due anni.
- La L. 8 febbraio 1958, n. 109 nel modificare l'art. 3 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-166