Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 160

Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo.

In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche: 1° agli iscritti di leva; 2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-160

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