Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 160
Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:
1° agli iscritti di leva;
2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-160