Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 176

Provocazione del superiore.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-176

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