Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 180
Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo.
In vigore dal 9 mag 1985
Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 180, comma primo, del codice penale militare di pace".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-180