Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 182
Attività sediziosa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-182