Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 179
Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-179