Art. 177 · Omesso rapporto.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 177

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Omesso rapporto.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli , omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.
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