Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 189
Insubordinazione con minaccia o ingiuria.
In vigore dal 18 dic 1985
Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-189