Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo TERZOCapo III

Art. 190

Circostanze aggravanti.

In vigore dal 18 dic 1985
Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate: 1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore; 2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto; 3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell' del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso , si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-190

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