Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 190
Circostanze aggravanti.
In vigore dal 18 dic 1985
Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell' del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso , si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-190