Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 5
Art. 339
Segreto d'ufficio.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dall' del codice di procedura penale, quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall' del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-339