Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 4
Art. 337
Nomina del custode delle cose sequestrate.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell' del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.
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