Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. III
Art. 344
Sentenza di proscioglimento.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.
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