Art. 344 · Sentenza di proscioglimento.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IISez. III

Art. 344

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Sentenza di proscioglimento.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.
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