Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. III
Art. 340
Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero.
In vigore dal 21 mag 1941
Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore.
Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.
Le requisitorie non sono notificate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-340