Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 4
Art. 335
Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorità militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
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