Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IISez. II§ 2

Art. 331

Incapacità o incompatibilità del perito.

In vigore dal 6 nov 1947
Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-331

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