Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 331
Incapacità o incompatibilità del perito.
In vigore dal 6 nov 1947
Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-331