Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 328
Esperimenti giudiziali.
In vigore dal 21 mag 1941
Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell' del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.
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