Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. I
Art. 325
Attività e delegazioni del giudice istruttore militare.
In vigore dal 21 mag 1941
L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.
Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall' del codice di procedura penale.
Se il militare da sentirsi quale testimone è in navigazione, e non vi è probabilità di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.
Se la nave si trova in un porto estero, può essere richiesto anche il Regio console.
Storico versioni
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