Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. I
Art. 324
Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale.
In vigore dal 29 apr 1971
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione fermale.
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore può richiedere l'istruzione formale à sensi del secondo comma dell'.
In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del secondo comma del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-324