Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. I
Art. 326
Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perché la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.
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