Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IISez. II§ 1

Art. 327

Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-327

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