Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 327
332 / 738Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
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