Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 329
Nomina del perito.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
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