Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IISez. II§ 2

Art. 329

Nomina del perito.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-329

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