Art. 329 · Nomina del perito.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IISez. II§ 2

Art. 329

334 / 738

Nomina del perito.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-329