Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II›Sez. II›§ 3
Art. 334
Incapacità o incompatibilità dell'interprete.
In vigore dal 21 mag 1941
Oltre i casi d'incapacità o d'incompatibilità dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-334