Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. II§ 4

Art. 323

Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria.

In vigore dal 13 giu 1974
La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare. Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria. Il militare, al quale è stata conceduta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio - 6 giugno 1974, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1974, n. 153) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-323

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