Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 4
Art. 323
328 / 738Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria.
In vigore dal 13 giu 1974
La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.
Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria.
Il militare, al quale è stata conceduta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio - 6 giugno 1974, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1974, n. 153) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-323