Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. II§ 3

Art. 319

Scarcerazione dell'imputato: sotto posizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa.

In vigore dal 21 mag 1941
(Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa). Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale. Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non è ammessa impugnazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-319

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