Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 3
Art. 319
Scarcerazione dell'imputato: sotto posizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa.
In vigore dal 21 mag 1941
(Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa).
Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.
Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non è ammessa impugnazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-319