Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 317
Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dagli , può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.
Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
Il mandato di accompagnamento può emettersi nei casi preveduti dall', quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
L'imputato, contro il quale è stato emesso mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
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