Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 314
Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.
In vigore dal 21 mag 1941
Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.
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