Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 309
Arresto fuori dei casi di flagranza.
In vigore dal 28 mar 1985
Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorchè non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 27/3/1985, n. 74) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 309 del codice penale militare di pace."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-309