Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 308
Arresto in flagranza.
In vigore dal 23 nov 1989
Le persone indicate nell' devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.
Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare del Re Imperatore, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre - 15 novembre 1989, n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-308