Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 305
Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Le persone indicate nell', che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore.
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