Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 302
Subordinazione della polizia giudiziaria militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni, sotto la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore e del procuratore militare del Re Imperatore, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-302