Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV›Sez. I
Art. 298
Notificazione degli atti.
In vigore dal 21 mag 1941
In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.
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