Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV›Sez. II
Art. 300
Nullità non sanabili.
In vigore dal 21 mag 1941
Le nullità stabilite dall' del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-300