Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IVSez. II

Art. 300

Nullità non sanabili.

In vigore dal 21 mag 1941
Le nullità stabilite dall' del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-300

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