Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 303
Arresti, ispezioni o perquisizioni.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli .
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