Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo QUARTOCapo ISez. I§ 1

Art. 303

Arresti, ispezioni o perquisizioni.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-303

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