Art. 310
Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-310
Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare.
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La disposizione disciplina l'arresto di persone sottoposte alla giurisdizione militare quando questo deve essere eseguito su mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare e al di fuori dei casi di flagranza. In particolare, se l'arresto deve avvenire in abitazioni private, altri luoghi privati o stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, l'atto viene compiuto direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria militare. Non sono quindi richieste ulteriori intermediazioni per l'accesso e la cattura in tali luoghi specifici.
La norma stabilisce la competenza e le modalità operative con cui la polizia giudiziaria militare può eseguire provvedimenti restrittivi della libertà disposti dalla magistratura militare anche al di fuori delle strutture militari.
Si applica agli ufficiali di polizia giudiziaria militare incaricati dell'esecuzione e agli imputati soggetti alla giurisdizione militare che devono essere arrestati.
Un giudice militare emette un ordine di arresto nei confronti di un militare indagato, fuori dal caso di flagranza di reato. Per eseguire la misura presso l'abitazione privata dell'indagato o in una struttura civile non militare, intervengono direttamente gli ufficiali di polizia giudiziaria militare per procedere all'arresto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.